Canone RAI 2021: quando e come si paga, le esenzioni e l'importo
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Direttore: Alessandro Plateroti

Canone Rai 2021, come, quando e quanto si paga e chi è esentato

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Canone RAI 2021: l’importo, i metodi di pagamento e le esenzioni. Tutte le informazioni sull’abbonamento alle televisione pubblica.

Con il nuovo anno si avvicina il momento di procedere con il pagamento del canone Rai per il 2021. Lo conosciamo tutti benissimo, ma partiamo dalle basi. Il canone Rai è di fatto la quota dell’abbonamento alla radio e alla televisione pubblica che devono pagare tutti quelli che sono in possesso di un sintonizzatore per la ricezione del segnale che sia terrestre o digitale.

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L’importo del canone RAI: il costo

Per quanto riguarda l’importo il 2021 non porta con sé spiacevoli sorprese. Il costo è di 90 euro annuali per i servizi offerti dalla televisione e dalla radio pubblica, che nel corso degli anni hanno effettivamente ampliato la propria offerta.

Quando si paga il canone RAI

Dal 1 gennaio 2016, “la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica“. Tradotto, si presume che chiunque abbia corrente elettrica a casa abbia almeno un televisore e quindi veda i canali della RAI. Per questo motivo il canone viene addebbitato direttamente in bolletta, quindi “nelle fatture per la fornitura di energia elettrica“.

Come specificato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il canone RAI si paga “in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno“.

Il modello F24

In alcuni casi il pagamento del canone avviene con il modello F24. I casi in questione sono specificati sul sito dell’Agenzia delle entrata.

“Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento […]. Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale”.

L’addebito sulla pensione

L’ultimo metodo di pagamento del canone è l’addebito sulla pensione.

“Per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro“.

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fonte foto https://www.facebook.com/RaiUfficioStampa

Canone Rai, l’esenzione

Non tutti sono tenuti a pagare il canone. Sono esclusi i contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale, i cittadini ultrasettantacinquenni e i diplomatici e militari stranieri. Di seguito le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sui casi dei soggetti che hanno diritto all’esenzione del pagamento del canone.

Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale

“Contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva.

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV“.

Cittadini ultrasettantacinquenni

“I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva)”.

Diplomatici e militari stranieri

Nello specifico, si tratta di:

Agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;

Funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;

Funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;

Militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia delle entrata alla sezione dedicata o il sito della RAI.

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ultimo aggiornamento: 19 Marzo 2021 13:37

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